Attualità

Esenzione ticket per redditi valida sino a settembre

Condividi articolo

Vista l’emergenza sanitaria in corso e per impedire ulteriori spostamenti e assembramenti, la Giunta regionale pugliese ha disposto la proroga automatica fino al prossimo 30 settembre l’esenzione dal pagamento del ticket per motivi di reddito con i rispettivi codici rilasciati nel 2019 e in scadenza il prossimo 31 marzo. I codici di esenzione sono gestiti in modalità telematica e sono disponibili in automatico ai medici in fase di prescrizione. I codici di riferimento sono :

  • Codice E01 per ssistiti di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98€ ;
  • Codice E02 per disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46€ per ogni figlio a carico;
  • Codice E03 per titolari di pensione sociale e loro familiari a carico;
  • Codice E04 per titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro , incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico ;
  • Codice E94 per assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo complessivo fino a 18mila euro, incrementato di mille euro per ogni figlio a carico;
  • Codice E95 per assistiti di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo, complessivo non superiore a 36.151,98 euro;
  • Codice E96 per assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 23mila euro, incrementato di mille euro per ogni figlio a carico;

I codici E03 e E04 valgono per l’esenzione per viste ed esami specialistici e per l’acquisto di farmaci;
I codici  E01 e E02 valgono per l’esenzione per visite ed esami specialistici;
I codici E94E95 e E96 valgono per l’esenzione totale o parziale per l’acquisto di farmaci. 

Resta fermo che l’assistito è responsabile di un eventuale utilizzo improprio dell’attestazione di esenzione all’atto della prescrizione, qualora si siano modificate le condizioni in modo da determinare la perdita del diritto, ed è suscettibile dell’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia di autocertificazione (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.).

I cittadini che vogliono rendere comunque l’autocertificazione al fine di avere un attestato di esenzione valido fino al 31/3/2021 possono usare il servizio di autocertificazione online disponibile sul Portale della salute.

error: Contenuto protetto