Uncategorized

La guida completa su cosa sono le cartelle di pagamento

Condividi articolo

Cartelle esattoriali dell’Agenzia Entrate Riscossione e degli altri Esattori privati: le regole per contestare, impugnare e chiedere la sospensione delle richieste di versamento di imposte e sanzioni.

Tutti ne parlano ma, per fortuna, c’è ancora qualcuno che non sa cos’è una cartella di pagamento. Già dalla parola si può intuire che in ballo ci sono dei debiti. Se si tiene conto poi del fatto che a inviare le cartelle è l’Agente della Riscossione, si comprende anche queste non sono una semplice intimazione di pagamento o una diffida, ma un atto dotato di una forza superiore, che lascia presagire conseguenze particolarmente gravi. Volendo spiegare in due parole cosa sono le cartelle di pagamento possiamo così riassumere il concetto: si tratta di titoli esecutivi, emessi dall’Agente della Riscossione esattoriale, volti da un lato a dare un ultimo termine al debitore per pagare (termine di 60 giorni) e, dall’altro lato, ad anticipare – in caso di inadempimento – l’esecuzione forzata. Il che significa che la cartella di pagamento è come una sentenza di condanna che grava sul contribuente. Qui di seguito troverai la guida completa su cosa sono le cartelle di pagamento che ti darà la possibilità di comprendere di cosa stiamo parlando, qual è l’efficacia di tali atti, dopo quanto tempo scadono (ossia qual è la prescrizione di una cartella di pagamento) e quali sono le conseguenze per chi non adempie nei termini.

Di certo, possiamo dire che il problema della cartella esattoriale (o cartella di pagamento, che dir si voglia) non colpisce più solo gli evasori in senso stretto (coloro cioè che hanno fatto i furbetti per non pagare le tasse), ma anche i cosiddetti “evasori per necessità”, quelli cioè che si sono trovati in una situazione di incolpevole morosità. L’esempio è quello del lavoratore che perde il posto e che non può più pagare le tasse sulla casa o quelle sull’auto.

Per comprendere cosa sono le cartelle di pagamento dobbiamo fare una premessa su come funziona il meccanismo di riscossione delle impose e delle sanzioni nel nostro ordinamento. Ma procediamo con ordine.

Come vengono riscosse le tasse in Italia?

Quando un contribuente non paga tasse e/o sanzioni amministrative (anche le cosiddette multe stradali sono equiparate alle sanzioni amministrative), l’ente titolare del credito si limita ad accertare l’evasione; dopodiché il “compito sporco” di procedere alla riscossione viene delegato a un soggetto diverso ossia l’Agente della riscossione esattoriale.

Per i tributi erariali (quelli cioè dovuti allo Stato: Irpef, Iva, imposta di registro, ecc.) l’esattore è Agenzia Entrate Riscossione. Per i tributi locali (Imu, Tasi, Tari, ecc.), gli enti possono avvalersi di società private che svolgono i compiti dell’Agenti della Riscossione esattoriale.

Una volta che l’ente titolare del credito accerta il mancato pagamento dell’imposta o della sanzione invia al contribuente un accertamento dandogli un ultimo termine di 60 giorni per pagare. Su permane l’inadempimento, l’ente iscrive a ruolo il proprio credito: significa che forma un documento in cui ufficializza l’ammontare dell’importo evaso e la relativa causale. Il ruolo viene inviato all’Agente della Riscossione affinché provveda alle azioni di recupero (pignoramenti, fermi auto, ipoteche, ecc.).

In buona sostanza, in Italia, la riscossione materiale delle tasse è affidata a soggetti diversi rispetto a quelli che accertano l’evasione (che sono anche i titolari del credito).

Cartelle di pagamento senza accertamento

L’invio dell’avviso di accertamento non è necessario quando l’ammontare dell’inadempimento è certo per essere stato dal contribuente stesso dichiarato. Pensa ad esempio al caso di chi, dopo aver depositato la dichiarazione dei redditi (e aver quindi denunciato i propri ricavi) non provvede materialmente al versamento dell’Irpef. Pensa anche a chi fa la dichiarazione ai fini Imu o Tasi e poi non versa le relative imposte. In tali casi, arriva direttamente la cartella di pagamento senza la previa intimazione dell’ente titolare del credito.

Accertamenti senza cartelle di pagamento

Al contrario esistono anche accertamenti che non richiedono l’invio della cartella esattoriale. Si tratta dei cosiddetti accertamenti immediatamente esecutivi che possono emettere sia l’Inps che l’Agenzia delle Entrate. Qui il titolo esecutivo – ossia l’atto che consente il pignoramento – è già l’accertamento. L’Agente della Riscossione però invia al contribuente la cosiddetta “lettera di presa in carico” con cui gli comunica di aver ricevuto delega a procedere alla riscossione forza.

Cos’è la cartella di pagamento

Se hai mai avuto a che fare con i tribunali saprai che quando una persona perde una causa, prima dell’avvio del pignoramento è necessario notificargli prima la sentenza e poi l’atto di precetto, ossia un ultimo avviso a pagare. La sentenza è il cosiddetto “titolo esecutivo” ossia quel documento che autorizza l’ufficiale giudiziario a procedere all’esecuzione forzata. Ebbene, la cartella di pagamento ha in sé sia le caratteristiche del titolo esecutivo che dell’atto di precetto: da un lato infatti è un documento che ufficializza il credito e consente l’avvio del pignoramento, dall’altro lato serve a dare al debito 60 giorni di tempo per pagare o chiedere la rateazione così evitando le conseguenze dell’inadempimento.

Volendo essere più precisi possiamo dire che la cartella di pagamento è un provvedimento impositivo mediante il quale vengono riscosse le imposte, le sanzioni e altre entrate di natura pubblica.

La cartella di pagamento viene emessa per riscuotere importi derivanti, principalmente, da:

  • precedenti atti impositivi notificati al contribuente (avvisi di accertamento, di liquidazione, di recupero dei crediti d’imposta, di  contestazione delle sanzioni);
  • dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP trasmesse dal contribuente (si tratta della liquidazione automatica e del controllo formale della dichiarazione ove la cartella è di norma preceduta dall’avviso bonario, recapitato al contribuente oppure all’intermediario abilitato);
  • sentenze delle Commissioni tributarie e di altri organi giurisdizionali.

Bisogna ricordare che Agenzia delle Entrate-Riscossione, mediante la cartella di pagamento, riscuote somme derivanti dai ruoli formati da diversi enti impositori. Quindi, essa può concernere non solo entrate di natura fiscale, ma pure contributi previdenziali, sanzioni Antitrust, canoni demaniali e comunali, sanzioni per violazioni del Codice della Strada e così via.

Per gli accertamenti imposte sui redditiIVA e IRAP, la cartella di pagamento non è più utilizzata, posto che la funzione del ruolo è sostituita dall’accertamento direttamente esecutivo di cui abbiamo parlato poc’anzi. Lo stesso dicasi per i contributi INPS, riscossi non mediante ruolo ma con l’avviso di addebito.

Chi invia la cartella di pagamento?

Come abbiamo anticipato, a inviare la cartella è solo l’Agente della Riscossione. Non potrai mai ricevere una cartella di pagamento da parte di un privato o di una banca o una società con cui hai un contratto di un’utenza telefonica o della luce.

Per le imposte erariali la competenza è di Agenzia Entrate Riscossione; per le imposte locali può trattarsi di una società privata con cui l’ente ha sottoscritto una convenzione. L’Agente deve avere competenza nel luogo ove sei residente. La cartella di pagamento emessa da un Agente della riscossione territorialmente incompetente è affetta da nullità.

Entro quanto tempo pagare una cartella esattoriale o fare ricorso?

La cartella di pagamento va pagata entro 60 giorni dalla notifica della cartella stessa.

I termini per fare ricorso però non sono uguali per tutte le carte:

  • 60 giorni nella generalità delle imposte: il ricorso va presentato alla Commissione Tributaria Provinciale. Per debiti fino a 50mila euro bisogna prima procedere a notificare il ricorso all’Ente titolare del credito chiedendo la cosiddetta mediazione tributaria ossia offrendogli la possibilità di sgravare l’atto e di evitare il contenzioso;
  • 30 giorni se la cartella ha ad oggetto una contravvenzione per violazione del codice della strada: in tal caso il ricorso va presentato al giudice di pace;
  • 40 giorni se la cartella ha ad oggetto contributi previdenziali dovuti all’Inps o all’Inail. In tal caso il ricorso va presentato al tribunale ordinario, sezione lavoro.

Se la cartella di pagamento deriva da accertamento o altro atto impositivo, non è possibile censurare il merito della pretesa (salvo, naturalmente, si eccepisca la mancata notifica dell’atto “presupposto”, fatto che, in automatico, cagiona la nullità della cartella di pagamento). Pertanto è possibile impugnare la cartella solo per vizi propri (ad esempio mancata notifica, decadenza, errore nel soggetto passivo, omessa indicazione del responsabile del procedimento o del criterio di calcolo degli interessi).

Viceversa, se la cartella di pagamento rappresenta il primo atto notificato al contribuente (ad esempio, se deriva da liquidazione automatica della dichiarazione), egli può difendersi contestando l’esistenza stessa del debito o l’ammontare.

Se il contribuente eccepisce vizi imputabili sia all’ente impositore che all’Agente della riscossione, il ricorso va notificato ad entrambi.

Che succede se non pago la cartella di pagamento?

Se il termine di pagamento della cartella esattoriale non viene rispettato, Agenzia delle Entrate-Riscossione, può:

  • disporre l’ipoteca esattoriale;
  • disporre il fermo di auto e moto, salvo il contribuente dimostri che il veicolo è strumentale alla sua attività imprenditoriale, commerciale o artigianale;
  • procedere con il pignoramento presso terzi nella forma “semplificata” (consistente nell’ordine, rivolto al debitore del contribuente come il datore di lavoro, di erogare le somme direttamente all’esattore);
  • procedere con il pignoramento immobiliare (ammesso, salvo gli immobili di lusso, solo per i debiti nel complesso superiori a 120.000 euro e mai per la prima casa ove questa sia l’unica abitazione del debitore).

Queste conseguenze non scattano in automatico già al 61° giorno, ma non appena l’esattore si attiva, il che potrebbe avvenire anche dopo molto tempo o mai. A volte l’eccessivo ritardo comporta che il credito va in prescrizione. In tal caso il contribuente non rischia più nulla. Di tanto ci occuperemo nel successivo paragrafo.

Leggi anche Come difendersi da Agenzia Entrate Riscosione.

Quando scade una cartella di pagamento?

Una cartella di pagamento conserva la sua qualità di titolo esecutivo per massimo un anno. Dopo di ché non è più possibile avviare il pignoramento salvo che l’Agente della riscossione notifichi un successivo atto, detto intimazione di pagamento che è una sorta di sollecito. In tal caso il contribuente deve pagare entro 5 giorni. L’intimazione di pagamento ha efficacia per 180 giorni; dopodiché anch’essa perde la qualità di titolo esecutivo e sarà necessario un ulteriore sollecito.

Se invece non viene inviato nessun sollecito, è possibile che la cartella di pagamento cada in prescrizione. I termini di prescrizione – così ha precisato a novembre 2016 la Cassazione a Sezioni Unite – variano da tributo a tributo. In sintesi sono i subenti:

  • cartelle per Iperf, Iva, Irap, canone Rai e camera commercio: 10 anni;
  • cartelle per sanzioni, multe, contributi previdenziali Inps e Inail, Imu, Tasi, Tari e tutte le imposte locali: 5 anni;
  • bollo auto: 3 anni.

Compensazione dei crediti con le cartelle

La legge vieta la compensazione, nel modello F24, dei crediti relativi alle imposte erariali, in presenza di debiti iscritti a ruolo o derivanti da accertamenti esecutivi per imposte erariali e relativi accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di compensazione si applica la sanzione del 50% “dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato”.

Blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni

Le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, devono richiedere ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo almeno pari a 5.000 euro. In caso affermativo, i suddetti soggetti non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’Agente della riscossione, che procederà al pignoramento presso terzi (quindi presso la Pubblica Amministrazione, terzo debitore del contribuente moroso) delle somme.

Cosa deve contenere la cartella di pagamento

La cartella di pagamento deve seguire un modello ministeriale. Nonostante l’impostazione formale già predefinita capita spesso che le cartelle siano nulle per omissione di alcuni degli elementi essenziali come la motivazione, il criterio di calcolo degli interessi, l’indicazione del responsabile del procedimento.

Motivazione

La cartella di pagamento, a pena di nullità, deve essere motivata in ragione dei presupposti di diritto e di fatto della pretesa. Significa che deve indicare le ragioni sulla base delle quali è stata emessa. Se però essa è la conseguenza di un precedente avviso di accertamento è sufficiente il richiamo a quest’ultimo. Quando invece la cartella è il primo atto ricevuto dal contribuente, deve essere motivata in modo più puntuale. È stato sancito che il contribuente non deve essere costretto all’interpretazione di codici e numerazioni e che ciò è il normale corollario dell’obbligo di motivazione degli atti impositivi.

Leggi anche Cartella di pagamento: la guida per annullare il debito.

Firma e indicazione del responsabile del procedimento

La cartella non deve essere firmata a penna o con stampa meccanica. Detto diversamente, la cartella di pagamento è valida nel momento in cui è dimostrata la riconducibilità dell’atto all’Agente della riscossione.

La cartella di pagamento, a pena di nullità, deve contenere l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo nonché di notifica della stessa.

Interessi della cartella di pagamento

La cartella deve indicare gli interessi maturati dal momento in cui doveva avvenire il pagamento del tributo a quando è stata notificata la cartella. La cartella di pagamento è nulla se non sono riportate le analitiche modalità per il calcolo degli interessi. A questi fini, è stata ritenuta necessaria l’indicazione della data di consegna del ruolo

Il contribuente, nel momento in cui riceve la cartella di pagamento, deve corrispondere gli interessi previsti dalla singola legge d’imposta per il caso di riferimento.

Ad esempio, se si tratta di imposte sui redditi, IVA e IRAP, gli interessi dovuti in caso di accertamento o di liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione sono quelli da ritardata iscrizione a ruolo, pari al 4% annuo.

Qualora il contribuente non versi le somme entro sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sugli importi iscritti a ruolo (esclusi sanzioni e interessi) sono conteggiati gli interessi di mora, nello iato temporale compreso tra il giorno di notifica della cartella e quello in cui avviene il pagamento.

Oltre ad essi sono dovuti gli interessi se il contribuente non paga dopo il 60° giorno dalla notifica.

Mancata notifica delle cartella di pagamento

Se il contribuente non ha mai ricevuto la cartella di pagamento e viene a conoscenza del debito solo tramite un estratto di ruolo, può impugnare quest’ultimo entro 60 giorni dal rilascio. In tal caso spetterà all’Esattore dimostrare l’avvenuta notifica producendo

  • l’avviso di ricevimento se la notifica è avvenuta con raccomandata;
  • la relazione di notifica del messo notificatore se la consegna è avvenuta a mani.

Come chiedere la sospensione della cartella di pagamento

È possibile domandare la sospensione della cartella di pagamento facendo un ricorso in autotutela all’ente titolare del credito, manifestando i motivi di illegittimità della pretesa esattoriale. Tuttavia queste istanze vengono difficilmente accolte.

La richiesta di sospensione può essere presentata al giudice al quale si è fatto ricorso, dimostrando l’urgenza e la necessità della sospensiva, nonché le proprie buone ragioni.   Se, poi, la sentenza è sfavorevole al contribuente, sugli importi sospesi sono però dovuti gli interessi da sospensione nella misura del 4,5% annuo.

Esiste la possibilità di domandare la sospensione della riscossione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, tramite l’apposita autodichiarazione presente sul relativo sito internet. La richiesta va presentata entro 60 giorni dalla notifica della cartella e sempre che la stessa sia palesemente viziata per essere prescritta, decaduta, per avvenuto pagamento o perché la cartella è

stata annullata o sospesa da un giudice o da un’autorità amministrativa. In virtù di questa procedura, se il ruolo è stato interessato, ad esempio, da un pagamento, uno sgravio oppure una sospensione giudiziale, è possibile inoltrare l’autodichiarazione per via telematica, in modo che il tutto venga trasmesso all’ente creditore.

Come pagare la cartella di pagamento

La cartella indica le modalità per pagare. Si può fare con il bollettino prestampato contenuto nella cartella oppure in modalità online dal sito dell’Agente della Riscossione.

Leggi a riguardo Come pagare una cartella di pagamento.

Hai tre modi di pagare la cartella di pagamento:

  • pagamento in un’unica soluzione di tutto l’importo indicato nella cartella esattoriale;
  • pagamento parziale: il contribuente decide di pagare solo una parte degli importi che gli sono richiesti;
  • rateazione o dilazione di pagamento: il contribuente ottiene un piano di rate che spalmano il debito in 6 o 10 anni. In questo caso deve presentare la domanda online o agli sportelli (leggi la nostra guida sulla rateazione).

(FOnte)

Lascia un commento

error: Contenuto protetto